CESSIONE RAMO D’AZIENDA: QUANDO E PERCHE’

Per poter parlare di cessione di ramo di azienda bisogna partire dall’art. 2555 del Codice Civile che identifica il concetto “puro”di azienda.

La stessa, infatti, è intesa come quel “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

Con la circolare n. 320 del 1997 si amplia l’articolo di cui sopra identificando l’azienda come “universo” di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici al fine di consentire l’esercizio dell’attività di impresa.

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Sinteticamente e sulla base di quanto detto, perché si possa parlare di cessione di ramo di azienda è necessario che quanto ceduto sia di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa, sebbene autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.

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Aspetti fiscali

IVA

La cessione del ramo d’azienda non è considerata cessione di beni, pertanto è operazione esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta (art. 2, comma 3, lettera b) DPR 633/72).

Sono invece soggette ad Iva, in quanto autoconsumo, le assegnazioni fatte al proprietario o ai soci dei beni non trasferiti con la cessione d’azienda (art. 2, n. 5, DPR 633/72).

PER IL CESSIONARIO

Per chi acquista, a fronte dell’onere sostenuto per l’acquisto del ramo di azienda, si avrà il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l’eventuale differenza sarà attribuita ad avviamento, deducibile ai fini dell’IRES ai sensi dell’articolo 103 del TUIR.

PER IL CEDENTE

L’eventuale plusvalenza derivante dalla vendita (differenza tra il valore dei beni aziendali oggetto di cessione e il corrispettivo ricevuto) si qualifica come reddito d’impresa e scontando L’IRES (ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR).

Però:

  • se l’azienda ceduta sia stata posseduta dal cedente da più di 3 anni solari, è possibile ripartire su 5 esercizi la tassazione della plusvalenza.

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IMPOSTE DIRETTE

Infine, la cessione del ramo d’azienda è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il complesso aziendale (aliquote variabili a seconda dei beni al netto delle passività attribuibili).

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Dott. Davide Giansante

Commercialista in Pescara

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