CASI DI RIDUZIONE IMU

In vista della scadenza del versamento del saldo IMU analizziamo i casi in cui è previsto un abbattimento della base imponibile.

Infatti è possibile avere un abbattimento del 50% per le ipotesi di:

– FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI;

– FABBRICATO DI PENSIONATO ITALIANO ALL’ESTERO;

– FABBRICATO DICHIARATO INAGIBILE/INABITABILE;

– FABBRICATO SU SUI RISULTA APPOSTO UN VINCOLO DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO.

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Mentre è possibile avere un abbattimento del 25% quando il fabbricato è concesso in locazione a canone concordato.

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Analizziamoli alcuni distintamente:

Fabbricato concesso in comodato tra genitori e figli

A tal fine è necessario che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

  • l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere “di lusso” cioè appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
  • il figlio che riceve l’immobile in comodato dal genitore deve destinare l’immobile a propria abitazione principale (pertanto deve averci dimora e residenza);
  • il contratto di comodato deve essere registrato.
  • il genitore che concede l’immobile in comodato al figlio deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato o al massimo possedere 1 solo altro fabbricato abitativo;
  • deve avere la residenza anagrafica nonché dimora abituale nello stesso comune in cui è situatol’immobile concesso in comodato.

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Fabbricato di pensionato espatriato

A partire dal 2021 la base imponibile IMU è ridotta al 50% per 1 sola unità immobiliare a uso abitativo il cui possessore:

  • sia residente all’estero e titolare di pensione in regime di convenzione con l’italia;
  • non l’abbia locato o concesso in comodato d’uso.

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Fabbricato dichiarato inagibile

L’inagibilità/inabitabilità deve concretizzarsi:

  • in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
  • non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

In questi casi il contribuente:

  • può richiedere l’accertamento della inagibilità/inabitabilità da parte dell’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario;
  • oppure presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato incaricato.

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