Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità non è causa di forza maggiore
La crisi di liquidità, seppur non prevedibile o attribuibile a fatti esterni, non costituisce causa di forza maggiore per la disapplicazione delle sanzioni in caso di omesso versamento dell’IVA perché il soggetto obbligato al versamento è tenuto ad accantonare l’IVA riscossa dall’acquirente del bene o servizio per poi riversarla all’erario.
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A stabilirlo è stata la Cassazione con l’Ordinanza numero 27416 del 1° dicembre 2020.
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Il soggetto passivio d’imposta è tenuto ad accantonare l’IVA riscossa dall’acquirente del bene o servizio per poi riversarla all’erario, non potendo, dunque, venire in rilievo situazioni di difficoltà seppur non prevedibili.
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In conclusione, la temporanea mancanza di liquidità alla base dell’omesso versamento dell’IVA non comporta in via automatica l’esimente in esame ed è legittima l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.